Art. 3.
(Territorio e risorse naturali).

      1. Il territorio e le risorse naturali che consentono la vita insediativa sono beni comuni non negoziabili. Le istituzioni pubbliche ne sono le custodi e le garanti nell'ambito delle specifiche competenze.
      2. Il territorio nazionale è un bene finito. La pianificazione generale, specialistica e settoriale ha come finalità il contenimento del consumo di suolo a fini insediativi e il mantenimento della biodiversità.